IDENTITA' DIGITALE
Tipo: Normativa | Categoria: Professioni |
Autore: Andreina Cola | Data Pubblicazione: 14/09/2021 |
Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali: le novità del DL Semplificazioni
Il DL n. 76/2020 come convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 con l'art. 24 è intervenuto modificando in senso semplificativo il CAD. La norma è finalizzata a favorire la diffusione di servizi in rete, agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini, professionisti e imprese, in particolare per assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali.
Le maggiori novità riguardano:
- accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID e CIE e tramite il "punto di accesso telematico" anche attraverso dispositivi mobili (cioè a dire la App IO)
- inserimento dei domicili digitali dei professionisti non iscritti in Albi o Elenchi, nell'Indice Nazionale dei domicili digitali dei cittadini e professionisti, con facoltà anche per i professionisti iscritti in Albi o Elenchi
- rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la PA, con regole più certe e diverse semplificazioni
- rafforzamento della possibilità di utilizzo del "punto di acesso telematico" ai servizi pubblici tramite mobile. Ad esempio autocertificazioni, istanze e dichiarazioni potranno essere inviate da mobile tramite AppIO.
Riferimenti: art. 24 DL 76/2020 come convertito; art. 3-bis, 6-bis, 6-quater, 6-quinques, 64, 64-bis, 65 del CAD (D.Lgs. 82/2005)
Interpretazione Normativa
Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali: le novità del DL Semplificazioni
L’intervento normativo è finalizzato a favorire la diffusione di servizi in rete, agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese e ad assicurare ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali.
L’art. 24 del DL Semplificazioni (DL n. 76/2020 come convertito con modificazioni) rubricato “Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali” ha modificato diversi articoli del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, di cui al D.Lgs. 82/2005).
Definizione di:
1. ”Identità digitale” è la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata tramite dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate dal CAD. È costituita dall’Identità digitale (SPID) o dalla Carta di Identità Elettronica (CIE). L’accesso ai servizi in rete delle PA potrà avvenire anche tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. “Domicilio digitale” è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”. Il domicilio digitale è tipicamente una casella PEC o equivalente (servizio di recapito certificato) da dichiarare alla PA.
Modifiche all’art. 3-bis del CAD “Identità digitale e Domicilio digitale”
Viene introdotta la possibilità di acceso ai servizi on line offerti dalle P.A. e dai soggetti gestori di pubblici servizi, anche tramite il “punto di accesso telematico” (previsto dall’art. 64-bis del CAD).
Cos’è il “punto di accesso telematico” cui si riferisce la norma?
Si tratta della AppIO, una app gratuita dei servizi pubblici, oggi gestita da PagoPA Spa, attraverso la quale tutti gli enti pubblici (Comuni, Regioni, agenzie centrali) possono offrire i propri servizi al cittadino direttamente su smartphone. Con questa app si può accedere alle funzioni comuni dei servizi pubblici degli enti con i quali si ha l’esigenza di dialogare, si possono ricevere messaggi e comunicazioni; ricevere avvisi di pagamento con possibilità di effettuarne il pagamento; si potranno ottenere certificati, notifiche, atti pubblici; si potrà avere un archivio con i propri documenti personali in formato digitale. L’autenticazione in AppIO può avvenire tramite credenziali SPID o con la CIE.
Chiunque ha diritto di accedere ai servizi on line della PA tramite la propria “identità digitale” (SPID) o il “punto di accesso telematico” (AppIO) e chiunque potrà eleggere il proprio “domicilio digitale” (PEC). I professionisti, tenuti all’iscrizione in Albi o Elenchi, e le Imprese, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, hanno l’obbligo di comunicare la propria PEC dal 01/10/2020 agli enti preposti.
Ogni tipologia di domicilio digitale ha il proprio Indice Nazionale nel quale andrà inserito:
a) per i professionisti tenuti all’iscrizione in Albi o Elenchi e le Imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese il domicilio digitale è inserito nell’INI-PEC (gestito dal MISE);
b) per i privati cittadini e professionisti non iscritti in Albi il domicilio digitale è inserito nell’Indice Nazionale dei Domicili digitali delle persone fisiche e di tali professionisti (tenuto da AGID).
Sarà determinata con apposito decreto, la data ultima dalla quale le comunicazioni con la PA potranno avvenire esclusivamente per via elettronica per tutti e verrà determinata una soluzione alternativa per la messa a disposizione dei documenti per coloro che non hanno eletto domicilio digitale anche per superare il divario digitale. Sino alla sopra citata data, le PA possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto il proprio domicilio digitale, che lo hanno inattivo, non funzionante o non raggiungibile, nel seguente modo: come documenti informatici con firma digitale o firma elettronica qualificata e inviando a tali soggetti la copia analogica (cartacea) di tali documenti, con firma autografa, per posta ordinaria o raccomandata a/r, contenente anche le indicazioni di dove reperire il documento informatico.
Nel caso in cui il domicilio digitale di un privato cittadino o di un Professionista non iscritto in Albi o elenchi o Registri non risulti più attivo, si procede con la cancellazione d’ufficio dall’indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Persone fisiche, dei Professionisti e altri enti.
Modifiche all’art. 6-bis del CAD “Indice INI-PEC”
Non Solo Imprese. Andranno inseriti in tale Indice Nazionale anche i domicili digitali dei Professionisti diversi da quelli iscritti in Ordini o Collegi, ma iscritti in Elenchi o Registri tenuti da PA e istituiti con leggi dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice saranno il mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte della PA con tali soggetti.
Modifiche all’art. 6-quater del CAD “Indice Nazionale dei Domicili digitale Persone fisiche, dei Professionisti e degli altri enti di diritto privato”
I privati cittadini e tutti i soggetti non tenuti all’iscrizione nell’Indice INI-PEC, possono eleggere il proprio domicilio digitale che andrà inserito in questo diverso Indice nazionale dei domicili digitale delle persone fisiche, che sarà realizzato e gestito da AgID. Il professionista non iscritto in albi, registri o elenchi professionali potrà eleggere presso l’Indice in commento due diversi domicili, un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.
Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’INI-PEC ma hanno facoltà di eleggerne uno diverso da inserire nel secondo Indice.
Modifiche all’art. 64 del CAD “SPID e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle PA”
L’accesso ai servizi in rete erogati dalle PA che richiedono identificazione informatica, avvengono tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Fermo restando la possibilità di utilizzare il “punto di accesso telematico” sopra esposto. L’accesso ai servizi in rete potrà avvenire anche tramite CNS.
I gestori dell’identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
Si prevede che la verifica dell’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo [2° livello di cui all’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014] produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (art. 35 del D.P.R. n. 445/2000). L’identità digitale, verificata ai sensi del CAD e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.
Dal 28 febbraio 2021 le pubbliche Amministrazioni utilizzano esclusivamente SPID, CIE, AppIO per l’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete, fatta salva la possibilità di accesso tramite CNS. Da tale data, pertanto, le PA avranno il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, ferma restando l’utilizzabilità di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021 (art. 36 comma 7 del DPR n. 445/2000 modificato dal DL 76/2020).
Con apposito decreto verrà fissata la data a decorrere dalla quale anche gli Enti gestori di pubblici servizi e le Società a controllo pubblico utilizzeranno esclusivamente tali identità digitali per l’accesso ai propri servizi in rete.
Modifiche all’art. 64-bis del CAD “Accesso telematico ai servizi della PA”
Aggiunto l’obbligo per le PA di rendere fruibili i propri servizi in rete anche tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il “punto di accesso telematico”, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati da PagoPA Spa.
Le PA avviano i progetti di trasformazione digitale entro il 28/02/2021.
Modifiche all’art. 65 del CAD “Istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica”
Tali istanze e dichiarazioni sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme previste per il Documento informatico di cui all’art. 20;
b) se l’istante o il dichiarante è identificato tramite SPID, CIE o CNS;
c) oppure se sono state formate tramite punto di accesso telematico per i dispositivi mobili (AppIO);
d) oppure sono state presentate unitamente a copia del documento di identità;
e) oppure sono state trasmesse dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli appositi Indici nazionali. In assenza di domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale. Sono fatte salve le disposizioni normative sulla trasmissione telematica nel settore tributario.
Questo semplificherà la vita ai cittadini che non dovranno più confrontarsi con credenziali diverse a seconda del servizio on line che vogliono usare, e consentirà a Enti pubblici e amministrazioni di non dovere più farsi carico di gestire i propri sistemi di rilascio e gestione delle identità degli utenti. Pertanto, qualora per usufruire di un servizio o nelle transazioni elettroniche, venga richiesta l’esibizione di un documento di identità, il cittadino potrà farsi identificare da remoto attraverso l’identità digitale di SPID o tramite CIE o AppIO e non sarà più necessario allegare o inviare fotocopia del documento d’identità.
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